Categoria
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Numero armi detenibili |
Riferimento normativo |
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Armi comuni da sparo |
3 |
Art. 10 comma 6 L.110/75,
confermato dall’art. 12 comma 8 del D.L. 306/92. |
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Armi da caccia |
Senza
limite numerico |
Art. 37 comma 2 L.157/92,
confermato dall’art. 9 comma 3 L. 489/92. |
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Armi per uso sportivo |
6 |
Art. 10 comma 6 L.110/75,
confermato dall’art. 9 comma 3 L. 489/92 |
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Armi antiche, artistiche e rare |
8 |
Art. 7 Decreto Ministro
dell’Interno del 14/04/1982 |
Per superare i limiti delle armi comuni da sparo e per
uso sportivo, deve essere richiesta la licenza di collezione ai sensi dell’art.
10 della Legge 18/04/1975 n.110.
Per superare il limite delle armi antiche, artistiche
o rare d’importanza storica, deve essere richiesta la licenza di collezione ai
sensi dell’art.31 del T.U.L.P.S.
Ogni mutamento di luogo di detenzione delle armi dovrà
essere tempestivamente comunicato. (Art. 38 e 59 del T.U.L.P.S. e Art, 697 del
C.P.)
Munizioni - Quantitativi massimi
detenibili
La denuncia non è
necessaria :
Detenzione fino a 1000 cartucce da caccia caricate a
pallini (art. 26 L.110/75 e 38 del T.U.L.P.S.)
Cartucce a salve inneschi e bossoli, anche innescati.
La denuncia è necessaria
:
Detenzione di un numero compreso fra 1000 e 1500
cartucce da caccia caricate a pallini detenendo la relativa arma (art.38 del
T.U.L.P.S.).
Detenzione di un numero compreso fra 1 e 1500 cartucce
caricate a palla per fucili ad anima liscia e per carabine detenendo la
relativa arma (conteggiando anche il munizionamento a pallini, (art. 38 del
T.U.L.P.S.)
Detenzione di un numero compreso fra 1 e 200 cartucce
per pistola o revolver (art. 97 reg. es. del T.U.L.P.S.).
Detenzione di un numero compreso fra 1 e 1000 cartucce
a pallini per fucili da caccia, senza detenere la relativa arma (ex art. 38 del
T.U.L.P.S. e art. 26 L.110/75).
Si può detenere sino ad un massimo di Kg. 5
di polvere da sparo per confezionamento munizioni, detraendolo comunque dal
totale delle munizioni già detenute e denunciate. Il Ministro dell’interno ha
stabilito che ogni munizione possiede un quantitativo di polvere, quantificato
in grammi 3.
Superati i quantitativi di munizionamento sopra elencati, è
necessaria la licenza di deposito.
Fonte: Carabinieri - 10/09/2009