Armi  -  Quantitativi massimi  detenibili

Categoria

Numero armi detenibili

Riferimento normativo

Armi comuni da sparo

3

Art. 10 comma 6 L.110/75, confermato dall’art. 12 comma 8 del D.L. 306/92.

Armi da caccia

Senza limite numerico

Art. 37 comma 2 L.157/92, confermato dall’art. 9 comma 3 L. 489/92.

Armi per uso sportivo

6

Art. 10 comma 6 L.110/75, confermato dall’art. 9 comma 3 L. 489/92

Armi antiche,

artistiche e rare

8

Art. 7 Decreto Ministro dell’Interno del 14/04/1982

Per superare i limiti delle armi comuni da sparo e per uso sportivo, deve essere richiesta la licenza di collezione ai sensi dell’art. 10 della Legge 18/04/1975 n.110.

Per superare il limite delle armi antiche, artistiche o rare d’importanza storica, deve essere richiesta la licenza di collezione ai sensi dell’art.31 del T.U.L.P.S.

Ogni mutamento di luogo di detenzione delle armi dovrà essere tempestivamente comunicato. (Art. 38 e 59 del T.U.L.P.S. e Art, 697 del C.P.)

Munizioni - Quantitativi massimi detenibili

  La denuncia non è necessaria    :

Detenzione fino a 1000 cartucce da caccia caricate a pallini (art. 26 L.110/75 e 38 del T.U.L.P.S.)

Cartucce a salve inneschi e bossoli, anche innescati.

   La denuncia è necessaria        :               

Detenzione di un numero compreso fra 1000 e 1500 cartucce da caccia caricate a pallini detenendo la relativa arma (art.38 del T.U.L.P.S.).

Detenzione di un numero compreso fra 1 e 1500 cartucce caricate a palla per fucili ad anima liscia e per carabine detenendo la relativa arma (conteggiando anche il munizionamento a pallini, (art. 38 del T.U.L.P.S.)

Detenzione di un numero compreso fra 1 e 200 cartucce per pistola o revolver (art. 97 reg. es. del T.U.L.P.S.).

Detenzione di un numero compreso fra 1 e 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia, senza detenere la relativa arma (ex art. 38 del T.U.L.P.S. e art. 26 L.110/75).

 Si può detenere sino ad un massimo di Kg. 5 di polvere da sparo per confezionamento munizioni, detraendolo comunque dal totale delle munizioni già detenute e denunciate. Il Ministro dell’interno ha stabilito che ogni munizione possiede un quantitativo di polvere, quantificato in grammi 3.

 Superati i quantitativi di munizionamento sopra elencati, è necessaria la licenza di deposito.

 Fonte: Carabinieri - 10/09/2009